Si comunica che il Consiglio dei Delegati con delibera n. 5/19 dd. 29/04/2019 ha approvato l’integrazione dell’articolo 22 del Regolamento irriguo come sotto riportato

 Art. 22

 Il Consorzio, nel caso in cui l’utente risulti moroso nel pagamento dei contributi per almeno due annualità Il Consorzio, nel caso in cui l’utente risulti moroso nel pagamento dei contributi per almeno due annualità o comunque per un importo superiore a € 500,00 (cinquecento euro), provvederà ad inviare all’utente, o ai suoi eredi ed aventi causa, una formale richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni, dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza, per ottemperare. Decorso tale termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione all’accesso alla prenotazione del turno nonché alla sospensione della distribuzione dell’acqua.
Durante il periodo di sospensione di cui al comma precedente, l’utente resterà comunque obbligato al pagamento delle annualità senza alcuna diminuzione del canone derivante dalla sospensione del servizio.
Le spese per la sospensione e la riattivazione della distribuzione dell’acqua sono ad esclusivo carico dell’utente.
L’atto di sospensione avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell’utente e opererà nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione dei fondi.
La Deputazione Amministrativa con proprio provvedimento potrà istituire specifiche procedure di natura tecnica relative alla sospensione della distribuzione d’acqua e per l’attività di recupero dei crediti consortili.
Per la mancata osservanza delle norme aventi carattere di disciplina, il Consorzio applicherà una penale da € 52,00 ad € 155,00 secondo la gravità dell’infrazione, che sarà riscossa dal Consorzio tramite emissioni di ruoli.